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Sentenze della Corte di Giustizia dell'UE
XIV COMMISSIONE (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)
- Causa n.: C-713/22Data di assegnazione: 10/09/2024nascondi nota di sintesiLa Corte di giustizia dell'UE ha stabilito che l'art. 3, par.3, lett. b), della sesta direttiva 82/891/CEE del Consiglio (in seguito abrogata dalla direttiva (UE) 2017/1132), relativa alle scissioni delle società per azioni, deve essere interpretato nel senso che la regola della responsabilità solidale delle società beneficiarie da esso enunciata si applica non soltanto agli elementi di natura determinata del patrimonio passivo non attribuiti in un progetto di scissione, ma anche a quelli di natura indeterminata, come i costi di bonifica e per danni ambientali che siano stati constatati, valutati o definiti dopo la scissione di cui trattasi, purché essi derivino da comportamenti della società scissa antecedenti all'operazione.
- Sentenza del 29 luglio 2024
Uno Stato membro non può subordinare l'accesso dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo a una misura riguardante le prestazioni sociali, l'assistenza sociale o la protezione sociale al requisito, applicabile anche ai cittadini di tale Stato membro, di aver risieduto in tale Stato membro per almeno dieci anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo. Allo Stato membro è altresì vietato sanzionare penalmente una falsa dichiarazione riguardante tale requisito illegale di residenza
Causa n.: cause riunite C 112/22 e C-223/22Data di assegnazione: 10/09/2024nascondi nota di sintesiLa Corte di giustizia dell'UE ha stabilito che, ai sensi della direttiva 2003/109/CE, uno Stato membro non può subordinare l'accesso dei cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo a una misura riguardante le prestazioni sociali, l'assistenza sociale o la protezione sociale al requisito, applicabile anche ai cittadini di tale Stato membro, di avervi risieduto per almeno dieci anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo. Allo Stato membro è altresì vietato sanzionare penalmente le false dichiarazioni riguardanti tale requisito illegale di residenza. - Sentenza del 29 luglio 2024Causa n.: C-148/23Data di assegnazione: 17/07/2024nascondi nota di sintesila Corte di giustizia dell'UE ha stabilito che gli articoli 1 e 3 della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, letti alla luce dei suoi considerando 8, 14 e 25 e dei principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento, nonché l'articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale che, nel contesto della sostituzione di un regime nazionale di sostegno all'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili basato su quote di tale energia elettrica da immettere nella rete nazionale e sulla concessione di certificati verdi alle imprese che producono detta energia elettrica con un regime nazionale di sostegno alla stessa energia elettrica basato sulla concessione di tariffe di riacquisto incentivanti a tali imprese, subordina il beneficio di quest'ultimo regime alla stipula di una convenzione vertente sulle condizioni di concessione di tale sostegno tra una siffatta impresa e un ente controllato dallo Stato incaricato della gestione e del controllo di quest'ultimo regime, anche per le imprese che, tenuto conto della data di entrata in esercizio dei loro impianti, beneficiavano del regime nazionale di sostegno fondato su quote e sulla concessione di certificati verdi.
- Sentenza del 29 luglio 2024Causa n.: C-41/23Data di assegnazione: 17/07/2024nascondi nota di sintesila Corte di giustizia dell'UE ha stabilito che la direttiva 2003/88/CE va interpretata nel senso che uno Stato membro, a differenza di quanto prevede per i magistrati ordinari, non può escludere per i magistrati onorari che si trovano in una situazione comparabile, qualsiasi diritto alla corresponsione di un'indennità durante il periodo feriale di sospensione delle attività giudiziarie ed alla tutela previdenziale e assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.Inoltre, ha precisato che viola la direttiva 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, una normativa nazionale ai sensi della quale il rapporto di lavoro dei magistrati onorari può essere oggetto di rinnovi successivi senza che siano previste, al fine di limitare l'utilizzo abusivo di tali rinnovi, sanzioni effettive e dissuasive o la trasformazione del rapporto di lavoro di tali magistrati in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
- Sentenza del 29 luglio 2024Causa n.: C-626/22Data di assegnazione: 17/07/2024nascondi nota di sintesila Corte di giustizia dell'UE ha affermato che la direttiva sulle "emissioni" industriali deve essere interpretata nel senso che la nozione di "inquinamento" in essa contenuta include sia i danni all'ambiente che quelli alla salute umana e che pertanto la valutazione dell'impatto dell'attività di un'installazione, come l'acciaieria Ilva, su tali due aspetti deve costituire atto interno ai procedimenti di rilascio e riesame dell'autorizzazione all'esercizio di una tale installazione. Ha stabilito altresì che ai fini del rilascio o del riesame di un'autorizzazione all'esercizio di un'installazione l'autorità competente deve considerare, oltre alle sostanze inquinanti prevedibili, tutte quelle oggetto di emissioni scientificamente note come nocive, comprese quelle generate dall'installazione interessata che non siano state valutate nel procedimento di autorizzazione iniziale di tale installazione. La Corte chiarisce infine che qualora siano stati individuati pericoli gravi e rilevanti per l'integrità dell'ambiente e della salute umana la direttiva esige che l'esercizio dell'installazione sia sospeso, in quanto essa osta, in questi casi, a una normativa nazionale che conceda ripetute proroghe al termine concesso al gestore di un'installazione per conformarsi alle misure di protezione dell'ambiente e della salute umana previste dall'autorizzazione all'esercizio di tale installazione.
- Sentenza del 29 luglio 2024Causa n.: (cause riunite C-664/22 e C-666/22)Data di assegnazione: 05/07/2024nascondi nota di sintesi
La Corte di giustizia dell'UE ha stabilito che l'articolo 3 della direttiva 2000/31/CE va interpretato nel senso che uno Stato membro, allo scopo di garantire l'adeguata ed efficace applicazione del regolamento 2019/1150, non può imporre ai fornitori di servizi di intermediazione e di motori di ricerca online stabiliti in un altro Stato membro misure ai sensi delle quali essi siano obbligati, a pena di sanzioni, a iscriversi in un registro tenuto da un'autorità del primo Stato membro, a comunicare a quest'ultima una serie di informazioni dettagliate sulla loro organizzazione e a versare alla stessa un contributo economico.
- Sentenza del 29 luglio 2024Causa n.: C-663/22Data di assegnazione: 05/07/2024nascondi nota di sintesi
La Corte di giustizia dell'UE ha stabilito che il regolamento 2019/1150 va interpretato nel senso che uno Stato membro, allo scopo di garantire l'adeguata ed efficace applicazione del regolamento, non può imporre ai fornitori di servizi di intermediazione misure ai sensi delle quali essi siano obbligati, allo scopo di prestare i loro servizi in tale Stato membro e a pena di sanzioni, a trasmettere periodicamente a un'autorità di tale Stato membro un documento relativo alla loro situazione economica, nel quale devono essere precisate numerose informazioni concernenti, in particolare, i ricavi degli stessi fornitori.
- Sentenza del 29 luglio 2024Causa n.: C-665/22Data di assegnazione: 05/07/2024nascondi nota di sintesi
La Corte di giustizia dell'UE ha stabilito che l'articolo 3 della direttiva 2000/31/CE va interpretato nel senso che uno Stato membro, allo scopo di garantire l'adeguata ed efficace applicazione del regolamento 2019/1150, non può imporre ai fornitori di servizi di intermediazione stabiliti in un altro Stato membro misure ai sensi delle quali essi siano obbligati, a pena di sanzioni, a trasmettere periodicamente a un'autorità di tale Stato membro un documento relativo alla loro situazione economica, nel quale devono essere precisate numerose informazioni concernenti, in particolare, i ricavi del fornitore.
- Sentenza del 29 luglio 2024Causa n.: C-178/22Data di assegnazione: 17/05/2024nascondi nota di sintesi
Con sentenza del 30 aprile 2024 nella causa C?178/22 (procedimenti penali a carico di Ignoti con l'intervento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano), la Corte di giustizia dell'UE ha stabilito che l'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58/CE, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, deve essere interpretata nel senso che non osta a una disposizione nazionale che impone al giudice di autorizzare l'accesso, in sede di controllo preventivo e a seguito di una richiesta motivata presentata da un'autorità nazionale nell'ambito di un'indagine penale, a un insieme di dati relativi al traffico o all'ubicazione, idonei a permettere di trarre precise conclusioni sulla vita privata dell'utente di un mezzo di comunicazione elettronica e conservati dai fornitori di servizi di comunicazione elettronica. Ciò laddove tale accesso sia richiesto ai fini dell'accertamento di reati puniti dal diritto nazionale con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni. Devono però sussistere sufficienti indizi di tali reati e i dati devono essere rilevanti per l'accertamento dei fatti. Inoltre il giudice deve avere la possibilità di negare detto accesso se quest'ultimo è richiesto nell'ambito di un'indagine vertente su un reato manifestamente non grave, alla luce delle condizioni sociali esistenti nello Stato membro interessato.
- Sentenza del 29 luglio 2024Causa n.: C-204/23Data di assegnazione: 17/05/2024nascondi nota di sintesi
Con sentenza del 25 aprile 2024 nella causa C?204/2023 (Autorità di regolazione dei trasporti contro Lufthansa Linee Aeree Germaniche, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Swiss International Air Lines Ltd, Lufthansa Cargo, nei confronti della Presidenza del Consiglio dei ministri), la Corte di giustizia dell'UE ha chiarito che l'articolo 11, paragrafo 5, della direttiva 2009/12/CE concernente i diritti aeroportuali, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale in virtù della quale il finanziamento dell'autorità di vigilanza indipendente è garantito mediante l'imposizione di un contributo, a carico degli utenti degli aeroporti anche se:
- l'ammontare del contributo non sia correlato al costo dei servizi forniti da tale autorità, purché tale normativa sia conforme ai principi generali del diritto dell'Unione, di proporzionalità e di non discriminazione;
- gli utenti degli aeroporti non sono stabiliti nello Stato membro cui appartiene tale autorità o non sono costituiti secondo la legge del medesimo Stato.
- Sentenza del 29 luglio 2024Causa n.: C-276/22Data di assegnazione: 17/05/2024nascondi nota di sintesi
Con sentenza del 25 aprile 2024 nella causa C?276/2022 (Edil Work 2 Srl, S.T. Srl contro STE Sàrl), la Corte di giustizia dell'UE ha stabilito che gli articoli 49 e 54 TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano alla normativa di uno Stato membro che prevede, in via generale, l'applicazione del suo diritto nazionale agli atti di gestione di una società stabilita in un altro Stato membro, ma che svolge la parte principale delle sue attività nel primo Stato membro. La Corte precisa altresì che una restrizione alla libertà di stabilimento può essere ammessa solo se giustificata da motivi imperativi di interesse generale, purché essa sia idonea a garantire il conseguimento dello scopo perseguito e non ecceda quanto necessario per raggiungerlo.
- Sentenza del 29 luglio 2024Causa n.: C-509/22Data di assegnazione: 17/05/2024nascondi nota di sintesi
Con sentenza del 18 aprile 2024 nella causa C?509/22 (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli contro Girelli Alcool Srl,), la Corte di giustizia dell'UE ha stabilito che l'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio relativa al regime generale delle accise deve essere interpretato nel senso che:
- la nozione di «caso fortuito», ai sensi di tale disposizione, deve essere intesa, al pari di quella di «forza maggiore», come riferita a circostanze estranee a colui che l'invoca, anormali e imprevedibili, le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate malgrado l'adozione di tutte le precauzioni del caso;
- affinché sia riconosciuta l'esistenza di un «caso fortuito», ai sensi di tale disposizione, occorre, da un lato, che la distruzione totale o la perdita irrimediabile dei prodotti sottoposti ad accisa sia dovuta a circostanze anormali, imprevedibili ed estranee all'operatore interessato, il che è escluso qualora tali circostanze rientrino nella sfera di responsabilità dell'operatore, e, dall'altro lato, che quest'ultimo abbia dato prova della diligenza normalmente richiesta nell'ambito della sua attività al fine di premunirsi contro le conseguenze di un tale evento;
- esso osta a una disposizione di diritto nazionale che equipara in tutti i casi i fatti imputabili al soggetto passivo a titolo di colpa non grave al caso fortuito e alla forza maggiore. Tuttavia, qualora i fatti imputabili a titolo di colpa non grave che hanno comportato la distruzione totale o la perdita irrimediabile del prodotto sottoposto ad accisa siano stati commessi nell'ambito di un'operazione di denaturazione preventivamente autorizzata dalle autorità nazionali competenti, si deve ritenere che tale distruzione o tale perdita si sia verificata in seguito all'autorizzazione delle autorità competenti dello Stato membro interessato, cosicché essa non deve essere considerata un'immissione in consumo ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 2008/118;
- l'espressione «in seguito all'autorizzazione delle autorità competenti dello Stato membro», di cui al primo comma di tale disposizione, non può essere intesa nel senso di consentire agli Stati membri di prevedere in via generale che la distruzione totale o la perdita irrimediabile dei prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa non costituisca un'immissione in consumo qualora risulti da colpa non grave.
- Sentenza del 29 luglio 2024Causa n.: C-316/22Data di assegnazione: 17/05/2024nascondi nota di sintesi
Con sentenza dell'11 aprile 2024 nella causa C?316/22 (Gabel Industria Tessile SpA, Canavesi SpA contro A2A Energia SpA, Energit SpA, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli), la Corte di giustizia dell'UE ha chiarito che:
- l'articolo 288, terzo comma, TFUE deve essere interpretato nel senso che osta a che un giudice nazionale disapplichi, in una controversia tra privati, una norma nazionale che istituisce un'imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta, salvo che il diritto interno disponga diversamente o che l'ente nei confronti del quale venga fatta valere la contrarietà di detta imposta sia soggetto all'autorità o al controllo dello Stato o disponga di poteri esorbitanti rispetto a quelli risultanti dalle norme applicabili ai rapporti tra privati;
- il principio di effettività deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale che non permette al consumatore finale di chiedere direttamente allo Stato membro il rimborso dell'onere economico supplementare sopportato a causa della ripercussione operata da un fornitore, in base ad una facoltà riconosciutagli dalla normativa nazionale, di un'imposta che tale fornitore aveva indebitamente versato, consentendogli unicamente di intentare un'azione civilistica per la ripetizione dell'indebito contro detto fornitore. Ciò qualora il carattere indebito del versamento sia la conseguenza della contrarietà dell'imposta in parola ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta e tale motivo di illegittimità non possa essere validamente invocato nell'ambito di tale azione, in ragione dell'impossibilità di invocare in quanto tale una direttiva in una controversia tra privati.
- Sentenza del 29 luglio 2024Causa n.: C-770/22Data di assegnazione: 17/05/2024nascondi nota di sintesi
Con sentenza dell'11 aprile 2024 nella causa C?770/22 (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli contro OSTP Italy Srl), la Corte di giustizia dell'UE ha stabilito che gli articoli da 43 a 45 del regolamento 952/2013/UE, che istituisce il codice doganale dell'UE, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale che prevede l'immediata esecutività delle sentenze di primo grado non ancora divenute definitive che riguardino risorse proprie tradizionali dell'Unione stessa.
- Sentenza del 29 luglio 2024Causa n.: C-10/22Data di assegnazione: 17/04/2024nascondi nota di sintesi
Con sentenza del 21 marzo 2024 nella causa C-10/22 (Liberi editori e autori - LEA contro Jamendo SA), la Corte di giustizia dell'UE ha stabilito che l'art. 3, par. 2, della direttiva 2000/31/CE (relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno), e l'art. 16, par. 1 e par. 2, lettera d), della direttiva 2006/123/CE (relativa ai servizi nel mercato interno) devono essere interpretati nel senso che ostano a una legge di uno Stato membro che riservi l'attività di gestione dei diritti d'autore agli organismi di gestione collettiva, escludendo le entità di gestione indipendenti stabilite in altri Stati membri.
Nel caso di specie, quindi, la normativa italiana che esclude dalla gestione dei diritti d'autore le società indipendenti stabilite in un altro Stato membro è incompatibile con il diritto dell'Unione europea e costituisce una restrizione alla libera prestazione dei servizi non giustificata né proporzionata.
- Sentenza del 29 luglio 2024Causa n.: C-341/22Data di assegnazione: 17/04/2024nascondi nota di sintesi
Con sentenza del 7 marzo 2024 nella causa C?341/22 (controversia tra la Feudi di San Gregorio Aziende Agricole SpA e l'Agenzia delle Entrate relativamente all'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA), la Corte di giustizia dell'UE ha stabilito che:
a) l'art. 9, par. 1, della direttiva 2006/112/CE (cd. "direttiva IVA") deve essere interpretato nel senso che non può condurre a negare la qualità di soggetto passivo dell'IVA al soggetto che, nel corso di un determinato periodo d'imposta, effettui operazioni rilevanti ai fini dell'IVA il cui valore economico non raggiunge la soglia fissata da una normativa nazionale, la quale soglia corrisponde ai ricavi che possono ragionevolmente attendersi dalle attività patrimoniali di cui tale persona dispone;
b) l'art. 167 della direttiva 2006/112 nonché i principi di neutralità dell'IVA e di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale in forza della quale il soggetto passivo è privato del diritto alla detrazione dell'IVA assolta a monte, a causa dell'importo, considerato insufficiente, delle operazioni rilevanti ai fini dell'IVA effettuate da tale soggetto passivo a valle.
- Sentenza del 29 luglio 2024Causa n.: C-660/22Data di assegnazione: 09/04/2024nascondi nota di sintesi