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Sentenze della Corte di Giustizia dell'UE
XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI)
- Sentenza del 29 luglio 2024
Uno Stato membro non può subordinare l'accesso dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo a una misura riguardante le prestazioni sociali, l'assistenza sociale o la protezione sociale al requisito, applicabile anche ai cittadini di tale Stato membro, di aver risieduto in tale Stato membro per almeno dieci anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo. Allo Stato membro è altresì vietato sanzionare penalmente una falsa dichiarazione riguardante tale requisito illegale di residenza
Causa n.: cause riunite C 112/22 e C-223/22Data di assegnazione: 10/09/2024nascondi nota di sintesiLa Corte di giustizia dell'UE ha stabilito che, ai sensi della direttiva 2003/109/CE, uno Stato membro non può subordinare l'accesso dei cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo a una misura riguardante le prestazioni sociali, l'assistenza sociale o la protezione sociale al requisito, applicabile anche ai cittadini di tale Stato membro, di avervi risieduto per almeno dieci anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo. Allo Stato membro è altresì vietato sanzionare penalmente le false dichiarazioni riguardanti tale requisito illegale di residenza. - Sentenza del 29 luglio 2024Causa n.: C-197/22Data di assegnazione: 17/10/2023nascondi nota di sintesi
Con sentenza del 7 settembre 2023, C-197/22 (Commissione europea contro Repubblica italiana), la Corte di giustizia dell'UE ha constatato che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù:
- del combinato disposto dell'art. 4, par. 1, e dell'allegato I, parte B, della direttiva 1998/83 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, non avendo adottato misure volte ad assicurare il rispetto dei valori parametrici indicati in detto allegato, per quanto riguarda il livello di concentrazione dell'arsenico e fluoruro nelle acque di determinati Comuni della Regione Lazio;
- dell'art. 8, par- 2, della medesima direttiva 1998/83 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, non avendo provveduto affinché fossero adottati quanto prima i provvedimenti necessari per ripristinare la qualità delle acque destinate al consumo umano.
La Corte sottolinea tra l'altro che il ripristino della qualità delle acque destinate al consumo umano deve essere inteso come un obbligo di risultato, che impone agli Stati membri di fare in modo che venga ottenuta la conformità ai valori parametrici fissati dal diritto nazionale ad un livello almeno altrettanto rigoroso di quello richiesto a livello sovranazionale.
- concernente la qualità delle acque destinate al consumo umanonascondi nota di sintesi
- concernente la qualità delle acque destinate al consumo umanonascondi nota di sintesi