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Sentenze della Corte di Giustizia dell'UE

XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

  • Causa n.: C-218/22
    Data di assegnazione: 21/02/2024

    Con sentenza del 18 gennaio 2024 nella causa C?218/22 (ex dipendente pubblico del comune di Copertino contro comune di Copertino), la Corte di giustizia dell'UE ha stabilito che il diritto dell'UE (nello specifico l'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, e l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea) osta a una normativa nazionale che, per ragioni attinenti al contenimento della spesa pubblica e alle esigenze organizzative del datore di lavoro pubblico, vieti di versare al lavoratore un'indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali retribuiti, maturati e non goduti alla data della cessazione del rapporto di lavoro, qualora egli ponga fine volontariamente a tale rapporto di lavoro e non dimostri di non aver goduto delle ferie per ragioni indipendenti dalla sua volontà.

    Il diritto dell'Unione non osta alla perdita di tale diritto soggettivo solo nel caso in cui il lavoratore si sia astenuto dal fruire dei giorni di ferie deliberatamente, sebbene il datore di lavoro lo abbia invitato a farlo, informandolo del rischio di perdere il diritto in questione ove non esercitato entro un periodo di riferimento o di riporto autorizzato.

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  • Causa n.: C-270/22
    Data di assegnazione: 10/01/2024

    Con sentenza del 30 novembre 2023 nella causa C?270/22 (G.D., A.R. e C.M. contro Ministero dell'Istruzione e Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), la Corte di giustizia dell'UE ha stabilito che la clausola n. 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso tra Confederazione europea dei sindacati (CES), Unione delle confederazioni delle industrie della Comunità europee (UNICE) e Centro europeo dell'impresa a partecipazione pubblica (CEEP) e allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che, ai fini del riconoscimento dell'anzianità di un lavoratore al momento della sua nomina come dipendente pubblico di ruolo, escluda i periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato che non raggiungano i 180 giorni in un anno scolastico o non siano svolti con continuità dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale, indipendentemente dal numero effettivo di ore lavorate, e limiti ai due terzi il computo dei periodi che raggiungano tali soglie e che eccedano i quattro anni, con riserva di recupero del rimanente terzo dopo un certo numero di anni di servizio.

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  • ARST SpA – Azienda regionale sarda trasporti contro TR, OS, EK, UN, RC, RS, OA, ZB, HP, WS, IO, TK, ME, SK, TF, TC, ND

    «Rinvio pregiudiziale – Trasporti su strada – Armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale – Regolamento (CE) n. 561/2006 – Articolo 3, lettera a) – Nozione di "percorso [di linea che] non supera i 50 chilometri" – Trasporti stradali effettuali a mezzo di veicoli adibiti al trasporto di passeggeri in servizio regolare ? Percorso di linea che non supera i 50 chilometri – Inapplicabilità del regolamento n. 561/2006  ? Veicoli adibiti a uso misto – Articolo 4, lettere e) e j) – Nozioni di "altre mansioni" e di "tempo di guida" – Articolo 6, paragrafi 3 e 5 – Periodo di guida complessivamente accumulato in un periodo di due settimane consecutive – Periodo trascorso alla guida di un veicolo escluso dall'ambito di applicazione di tale regolamento»

    Causa n.: C-477/22
    Data di assegnazione: 09/01/2024

    Con sentenza del 9 novembre 2023, C-477/22 ARST SpA – Azienda regionale sarda trasporti contro TR, OS, EK, UN, RC, RS, OA, ZB, HP, WS, IO, TK, ME, SK, TF, TC, ND), la Corte di Giustizia europea ha dichiarato che:

    • l'articolo 3, lettera a), del (CE) n. 561/2006, recante disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, deve essere interpretato nel senso che la nozione di "percorso" di linea che "non supera i 50 chilometri" corrisponde all'itinerario stabilito dall'impresa di trasporto, non superiore a tale distanza, che il veicolo deve percorrere su strada per collegare un punto di partenza a un punto di arrivo e per servire, se del caso, fermate intermedie preventivamente stabilite, al fine di effettuare il trasporto di passeggeri nell'ambito del servizio regolare cui è adibito;
    • il combinato disposto dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 3, lettera a), del medesimo n.561/2006 (come modificato dal n. 165/2014), deve essere interpretato nel senso che tale regolamento non si applica alla totalità dei trasporti stradali effettuati dall'impresa interessata, qualora i veicoli adibiti al trasporto di passeggeri in servizio regolare siano utilizzati per coprire, in via principale, percorsi di linea non superiori a 50 km e, occasionalmente, percorsi di linea superiori a 50 km. Detto regolamento si applica solo quando tali percorsi sono superiori a 50 km;
    • l'articolo 6, paragrafo 3, del richiamato n.561/2006 (come modificato dal n.165/2014), deve essere interpretato nel senso che la nozione di "periodo di guida complessivamente accumulato in un periodo di due settimane consecutive", contenuta in tale disposizione, include solo il "tempo di guida", ai sensi dell'articolo 4, lettera j), di tale , ad esclusione di tutte le "altre mansioni", ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 5, del medesimo
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  • materia socialenascondi nota di sintesi
  • veicoli adibiti al trasporto di passeggeri in servizio regolare siano utilizzati per coprirenascondi nota di sintesi
  • periodo di guida complessivamente accumulato in un periodo di due settimane consecutivenascondi nota di sintesi
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