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Sentenze della Corte di Giustizia dell'UE

X COMMISSIONE (ATTIVITA'  PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

  • Causa n.: C-148/23
    Data di assegnazione: 17/07/2024
    la Corte di giustizia dell'UE ha stabilito che gli articoli 1 e 3 della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, letti alla luce dei suoi considerando 8, 14 e 25 e dei principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento, nonché l'articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale che, nel contesto della sostituzione di un regime nazionale di sostegno all'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili basato su quote di tale energia elettrica da immettere nella rete nazionale e sulla concessione di certificati verdi alle imprese che producono detta energia elettrica con un regime nazionale di sostegno alla stessa energia elettrica basato sulla concessione di tariffe di riacquisto incentivanti a tali imprese, subordina il beneficio di quest'ultimo regime alla stipula di una convenzione vertente sulle condizioni di concessione di tale sostegno tra una siffatta impresa e un ente controllato dallo Stato incaricato della gestione e del controllo di quest'ultimo regime, anche per le imprese che, tenuto conto della data di entrata in esercizio dei loro impianti, beneficiavano del regime nazionale di sostegno fondato su quote e sulla concessione di certificati verdi.
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  • Data di assegnazione: 05/07/2024

    La Corte di giustizia dell'UE ha stabilito che l'articolo 3 della direttiva 2000/31/CE va interpretato nel senso che uno Stato membro, allo scopo di garantire l'adeguata ed efficace applicazione del regolamento 2019/1150, non può imporre ai fornitori di servizi di intermediazione e di motori di ricerca online stabiliti in un altro Stato membro misure ai sensi delle quali essi siano obbligati, a pena di sanzioni, a iscriversi in un registro tenuto da un'autorità del primo Stato membro, a comunicare a quest'ultima una serie di informazioni dettagliate sulla loro organizzazione e a versare alla stessa un contributo economico.

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  • Causa n.: C-663/22
    Data di assegnazione: 05/07/2024

    La Corte di giustizia dell'UE ha stabilito che il regolamento 2019/1150 va interpretato nel senso che uno Stato membro, allo scopo di garantire l'adeguata ed efficace applicazione del regolamento, non può imporre ai fornitori di servizi di intermediazione misure ai sensi delle quali essi siano obbligati, allo scopo di prestare i loro servizi in tale Stato membro e a pena di sanzioni, a trasmettere periodicamente a un'autorità di tale Stato membro un documento relativo alla loro situazione economica, nel quale devono essere precisate numerose informazioni concernenti, in particolare, i ricavi degli stessi fornitori.

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  • Causa n.: C-665/22
    Data di assegnazione: 05/07/2024

    La Corte di giustizia dell'UE ha stabilito che l'articolo 3 della direttiva 2000/31/CE va interpretato nel senso che uno Stato membro, allo scopo di garantire l'adeguata ed efficace applicazione del regolamento 2019/1150, non può imporre ai fornitori di servizi di intermediazione stabiliti in un altro Stato membro misure ai sensi delle quali essi siano obbligati, a pena di sanzioni, a trasmettere periodicamente a un'autorità di tale Stato membro un documento relativo alla loro situazione economica, nel quale devono essere precisate numerose informazioni concernenti, in particolare, i ricavi del fornitore.

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  • Causa n.: C-86/22
    Data di assegnazione: 18/01/2024
    Con sentenza del 21 dicembre 2023 la Corte di Giustizia dell'UE si è pronunciata sulla causa C-86/22, nella controversia tra, da un lato, la Papier Mettler Italia Srl - impresa produttrice di sacchetti di plastica – e, dall'altro, il Ministero della Transizione Ecologica e il Ministero dello Sviluppo Economico, in merito alla legittimità del decreto ministeriale 18 marzo 2013 (non più in vigore) che vietava la commercializzazione di sacchetti monouso in plastica non compostabili. Nel pronunciarsi sulle questioni pregiudiziali sollevate dal TAR Lazio, la Corte di giustizia dell'UE ha stabilito che: a) gli articoli 8 e 9 della direttiva 98/34/CE (non più in vigore), dovevano essere interpretati nel senso che impedivano l'adozione di una normativa nazionale recante regole tecniche più restrittive di quelle dell'UE, che vietasse la commercializzazione di sacchi monouso fabbricati con materiali non biodegradabili, e quindi non rispondenti alla normativa unionale sugli imballaggi, in quanto nel caso di specie era stata comunicata alla Commissione europea solo qualche giorno prima della sua adozione e pubblicazione. La direttiva 98/34/CE, infatti, imponeva agli Stati membri il rinvio dell'adozione di un progetto di regola tecnica per un periodo di tre mesi, a decorrere dalla data in cui la Commissione ne aveva ricevuto notizia, per consentire alla stessa Commissione di effettuare un controllo preventivo; b) l'articolo 18 della direttiva 94/62/CE deve essere interpretato nel senso che una normativa nazionale che vieti la commercializzazione di sacchi monouso fabbricati a partire da materiali non biodegradabili e non compostabili può trovare giustificazione nella finalità di assicurare un livello più elevato di tutela dell'ambiente, a patto di soddisfare le condizioni previste dall'articolo 114, paragrafi 5 e 6, TFUE, ovvero se basata su nuove prove scientifiche in materia di protezione dell'ambiente emerse dopo l'adozione della normativa Ue e relative a situazioni specifiche di uno Stato membro, nonché a condizione che le misure e i motivi a fondamento della loro adozione siano comunicati alla Commissione; c) il citato articolo 18 deve essere interpretato nel senso che esso ha effetto diretto, così da comportare, nell'eventualità di una controversia, la disapplicazione della norma nazionale contraria da parte di un giudice nazionale; d) l'adozione di una normativa nazionale di divieto di commercializzazione di sacchetti monouso non biodegradabili ma fabbricati nel rispetto di altri requisiti della normativa sugli imballaggi, ove non giustificata dalla finalità di perseguire una maggiore tutela ambientale, può costituire una violazione sufficientemente qualificata del predetto articolo 18.
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