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Sentenze della Corte di Giustizia dell'UE

X COMMISSIONE (ATTIVITA'  PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

  • Causa n.: C-86/22
    Data di assegnazione: 18/01/2024
    Con sentenza del 21 dicembre 2023 la Corte di Giustizia dell'UE si è pronunciata sulla causa C-86/22, nella controversia tra, da un lato, la Papier Mettler Italia Srl - impresa produttrice di sacchetti di plastica – e, dall'altro, il Ministero della Transizione Ecologica e il Ministero dello Sviluppo Economico, in merito alla legittimità del decreto ministeriale 18 marzo 2013 (non più in vigore) che vietava la commercializzazione di sacchetti monouso in plastica non compostabili. Nel pronunciarsi sulle questioni pregiudiziali sollevate dal TAR Lazio, la Corte di giustizia dell'UE ha stabilito che: a) gli articoli 8 e 9 della direttiva 98/34/CE (non più in vigore), dovevano essere interpretati nel senso che impedivano l'adozione di una normativa nazionale recante regole tecniche più restrittive di quelle dell'UE, che vietasse la commercializzazione di sacchi monouso fabbricati con materiali non biodegradabili, e quindi non rispondenti alla normativa unionale sugli imballaggi, in quanto nel caso di specie era stata comunicata alla Commissione europea solo qualche giorno prima della sua adozione e pubblicazione. La direttiva 98/34/CE, infatti, imponeva agli Stati membri il rinvio dell'adozione di un progetto di regola tecnica per un periodo di tre mesi, a decorrere dalla data in cui la Commissione ne aveva ricevuto notizia, per consentire alla stessa Commissione di effettuare un controllo preventivo; b) l'articolo 18 della direttiva 94/62/CE deve essere interpretato nel senso che una normativa nazionale che vieti la commercializzazione di sacchi monouso fabbricati a partire da materiali non biodegradabili e non compostabili può trovare giustificazione nella finalità di assicurare un livello più elevato di tutela dell'ambiente, a patto di soddisfare le condizioni previste dall'articolo 114, paragrafi 5 e 6, TFUE, ovvero se basata su nuove prove scientifiche in materia di protezione dell'ambiente emerse dopo l'adozione della normativa Ue e relative a situazioni specifiche di uno Stato membro, nonché a condizione che le misure e i motivi a fondamento della loro adozione siano comunicati alla Commissione; c) il citato articolo 18 deve essere interpretato nel senso che esso ha effetto diretto, così da comportare, nell'eventualità di una controversia, la disapplicazione della norma nazionale contraria da parte di un giudice nazionale; d) l'adozione di una normativa nazionale di divieto di commercializzazione di sacchetti monouso non biodegradabili ma fabbricati nel rispetto di altri requisiti della normativa sugli imballaggi, ove non giustificata dalla finalità di perseguire una maggiore tutela ambientale, può costituire una violazione sufficientemente qualificata del predetto articolo 18.
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