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Sentenze della Corte di Giustizia dell'UE

VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)

  • Causa n.: C-148/23
    Data di assegnazione: 17/07/2024
    la Corte di giustizia dell'UE ha stabilito che gli articoli 1 e 3 della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, letti alla luce dei suoi considerando 8, 14 e 25 e dei principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento, nonché l'articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale che, nel contesto della sostituzione di un regime nazionale di sostegno all'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili basato su quote di tale energia elettrica da immettere nella rete nazionale e sulla concessione di certificati verdi alle imprese che producono detta energia elettrica con un regime nazionale di sostegno alla stessa energia elettrica basato sulla concessione di tariffe di riacquisto incentivanti a tali imprese, subordina il beneficio di quest'ultimo regime alla stipula di una convenzione vertente sulle condizioni di concessione di tale sostegno tra una siffatta impresa e un ente controllato dallo Stato incaricato della gestione e del controllo di quest'ultimo regime, anche per le imprese che, tenuto conto della data di entrata in esercizio dei loro impianti, beneficiavano del regime nazionale di sostegno fondato su quote e sulla concessione di certificati verdi.
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  • Causa n.: C-626/22
    Data di assegnazione: 17/07/2024
    la Corte di giustizia dell'UE ha affermato che la direttiva sulle "emissioni" industriali deve essere interpretata nel senso che la nozione di "inquinamento" in essa contenuta include sia i danni all'ambiente che quelli alla salute umana e che pertanto la valutazione dell'impatto dell'attività di un'installazione, come l'acciaieria Ilva, su tali due aspetti deve costituire atto interno ai procedimenti di rilascio e riesame dell'autorizzazione all'esercizio di una tale installazione. Ha stabilito altresì che ai fini del rilascio o del riesame di un'autorizzazione all'esercizio di un'installazione l'autorità competente deve considerare, oltre alle sostanze inquinanti prevedibili, tutte quelle oggetto di emissioni scientificamente note come nocive, comprese quelle generate dall'installazione interessata che non siano state valutate nel procedimento di autorizzazione iniziale di tale installazione. La Corte chiarisce infine che qualora siano stati individuati pericoli gravi e rilevanti per l'integrità dell'ambiente e della salute umana la direttiva esige che l'esercizio dell'installazione sia sospeso, in quanto essa osta, in questi casi, a una normativa nazionale che conceda ripetute proroghe al termine concesso al gestore di un'installazione per conformarsi alle misure di protezione dell'ambiente e della salute umana previste dall'autorizzazione all'esercizio di tale installazione.
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