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Sentenze della Corte di Giustizia dell'UE

VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)

  • Causa n.: C-10/22
    Data di assegnazione: 17/04/2024

    Con sentenza del 21 marzo 2024 nella causa C-10/22 (Liberi editori e autori - LEA contro Jamendo SA), la Corte di giustizia dell'UE ha stabilito che l'art. 3, par. 2, della direttiva 2000/31/CE (relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno), e l'art. 16, par. 1 e par. 2, lettera d), della direttiva 2006/123/CE (relativa ai servizi nel mercato interno) devono essere interpretati nel senso che ostano a una legge di uno Stato membro che riservi l'attività di gestione dei diritti d'autore agli organismi di gestione collettiva, escludendo le entità di gestione indipendenti stabilite in altri Stati membri.

    Nel caso di specie, quindi, la normativa italiana che esclude dalla gestione dei diritti d'autore le società indipendenti stabilite in un altro Stato membro è incompatibile con il diritto dell'Unione europea e costituisce una restrizione alla libera prestazione dei servizi non giustificata né proporzionata.

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  • Causa n.: C-431/22
    Data di assegnazione: 18/01/2024

    Con sentenza del 21 dicembre 2023 nella causa C-431/22 (Scuola europea di Varese contro PD, in qualità di persona esercente la responsabilità genitoriale su NG e LC, in qualità di persona esercente la responsabilità genitoriale su NG), la Corte di giustizia dell'UE ha stabilito che il combinato disposto dell'articolo 27, paragrafo 2, della Convenzione recante statuto delle scuole europee, conclusa a Lussemburgo il 21 giugno 1994 tra gli Stati membri e le Comunità europee, e degli articoli 61, 62, 66 e 67 del regolamento generale delle scuole europee, nella sua versione n. 2014?03?D?14?fr?11, deve essere interpretato nel senso che la Camera dei ricorsi, istituita dall'articolo 27, paragrafo 2, della Convenzione recante statuto delle scuole europee, dispone di una competenza esclusiva in prima e in ultima istanza a statuire, dopo l'esaurimento della via amministrativa prevista da detto regolamento generale, su qualsiasi controversia vertente sulla legittimità della decisione di un consiglio di classe di una scuola europea di non autorizzare il passaggio di un allievo ad una classe superiore del ciclo secondario.

    Si ricorda che La domanda di pronuncia pregiudiziale sull'interpretazione dell'articolo 27, paragrafo 2, della Convenzione recante statuto delle scuole europee era stata presentata nell'ambito di una controversia che oppone la Scuola europea di Varese (Italia) a PD e LC, che agiscono in qualità di persone esercenti l'autorità genitoriale sul loro figlio minore NG, e vertente sulla competenza dei giudici italiani a conoscere di un ricorso diretto all'annullamento di una decisione di un consiglio di classe di non autorizzare il passaggio alla classe superiore di NG, studente del quinto anno del ciclo secondario presso tale scuola.

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