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Sentenze della Corte di Giustizia dell'UE

VI COMMISSIONE (FINANZE)

  • Causa n.: C-713/22
    Data di assegnazione: 10/09/2024
    La Corte di giustizia dell'UE ha stabilito che l'art. 3, par.3, lett. b), della sesta direttiva 82/891/CEE del Consiglio (in seguito abrogata dalla direttiva (UE) 2017/1132), relativa alle scissioni delle società per azioni, deve essere interpretato nel senso che la regola della responsabilità solidale delle società beneficiarie da esso enunciata si applica non soltanto agli elementi di natura determinata del patrimonio passivo non attribuiti in un progetto di scissione, ma anche a quelli di natura indeterminata, come i costi di bonifica e per danni ambientali che siano stati constatati, valutati o definiti dopo la scissione di cui trattasi, purché essi derivino da comportamenti della società scissa antecedenti all'operazione.
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  • Causa n.: C-276/22
    Data di assegnazione: 17/05/2024

    Con sentenza del 25 aprile 2024 nella causa C?276/2022 (Edil Work 2 Srl, S.T. Srl contro STE Sàrl), la Corte di giustizia dell'UE ha stabilito che gli articoli 49 e 54 TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano alla normativa di uno Stato membro che prevede, in via generale, l'applicazione del suo diritto nazionale agli atti di gestione di una società stabilita in un altro Stato membro, ma che svolge la parte principale delle sue attività nel primo Stato membro. La Corte precisa altresì che una restrizione alla libertà di stabilimento può essere ammessa solo se giustificata da motivi imperativi di interesse generale, purché essa sia idonea a garantire il conseguimento dello scopo perseguito e non ecceda quanto necessario per raggiungerlo.

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  • Causa n.: C-509/22
    Data di assegnazione: 17/05/2024

    Con sentenza del 18 aprile 2024 nella causa C?509/22 (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli contro Girelli Alcool Srl,), la Corte di giustizia dell'UE ha stabilito che l'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio relativa al regime generale delle accise deve essere interpretato nel senso che:

     

    - la nozione di «caso fortuito», ai sensi di tale disposizione, deve essere intesa, al pari di quella di «forza maggiore», come riferita a circostanze estranee a colui che l'invoca, anormali e imprevedibili, le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate malgrado l'adozione di tutte le precauzioni del caso;

     

    - affinché sia riconosciuta l'esistenza di un «caso fortuito», ai sensi di tale disposizione, occorre, da un lato, che la distruzione totale o la perdita irrimediabile dei prodotti sottoposti ad accisa sia dovuta a circostanze anormali, imprevedibili ed estranee all'operatore interessato, il che è escluso qualora tali circostanze rientrino nella sfera di responsabilità dell'operatore, e, dall'altro lato, che quest'ultimo abbia dato prova della diligenza normalmente richiesta nell'ambito della sua attività al fine di premunirsi contro le conseguenze di un tale evento;

     

    - esso osta a una disposizione di diritto nazionale che equipara in tutti i casi i fatti imputabili al soggetto passivo a titolo di colpa non grave al caso fortuito e alla forza maggiore. Tuttavia, qualora i fatti imputabili a titolo di colpa non grave che hanno comportato la distruzione totale o la perdita irrimediabile del prodotto sottoposto ad accisa siano stati commessi nell'ambito di un'operazione di denaturazione preventivamente autorizzata dalle autorità nazionali competenti, si deve ritenere che tale distruzione o tale perdita si sia verificata in seguito all'autorizzazione delle autorità competenti dello Stato membro interessato, cosicché essa non deve essere considerata un'immissione in consumo ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 2008/118;

     

    - l'espressione «in seguito all'autorizzazione delle autorità competenti dello Stato membro», di cui al primo comma di tale disposizione, non può essere intesa nel senso di consentire agli Stati membri di prevedere in via generale che la distruzione totale o la perdita irrimediabile dei prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa non costituisca un'immissione in consumo qualora risulti da colpa non grave.

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  • Causa n.: C-316/22
    Data di assegnazione: 17/05/2024

    Con sentenza dell'11 aprile 2024 nella causa C?316/22 (Gabel Industria Tessile SpA, Canavesi SpA contro A2A Energia SpA, Energit SpA, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli), la Corte di giustizia dell'UE ha chiarito che:

    -       l'articolo 288, terzo comma, TFUE deve essere interpretato nel senso che osta a che un giudice nazionale disapplichi, in una controversia tra privati, una norma nazionale che istituisce un'imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta, salvo che il diritto interno disponga diversamente o che l'ente nei confronti del quale venga fatta valere la contrarietà di detta imposta sia soggetto all'autorità o al controllo dello Stato o disponga di poteri esorbitanti rispetto a quelli risultanti dalle norme applicabili ai rapporti tra privati;

     

    -       il principio di effettività deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale che non permette al consumatore finale di chiedere direttamente allo Stato membro il rimborso dell'onere economico supplementare sopportato a causa della ripercussione operata da un fornitore, in base ad una facoltà riconosciutagli dalla normativa nazionale, di un'imposta che tale fornitore aveva indebitamente versato, consentendogli unicamente di intentare un'azione civilistica per la ripetizione dell'indebito contro detto fornitore. Ciò qualora il carattere indebito del versamento sia la conseguenza della contrarietà dell'imposta in parola ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta e tale motivo di illegittimità non possa essere validamente invocato nell'ambito di tale azione, in ragione dell'impossibilità di invocare in quanto tale una direttiva in una controversia tra privati.

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  • Causa n.: C-341/22
    Data di assegnazione: 17/04/2024

    Con sentenza del 7 marzo 2024 nella causa C?341/22 (controversia tra la Feudi di San Gregorio Aziende Agricole SpA e l'Agenzia delle Entrate relativamente all'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA), la Corte di giustizia dell'UE ha stabilito che:

    a) l'art. 9, par. 1, della direttiva 2006/112/CE (cd. "direttiva IVA") deve essere interpretato nel senso che non può condurre a negare la qualità di soggetto passivo dell'IVA al soggetto che, nel corso di un determinato periodo d'imposta, effettui operazioni rilevanti ai fini dell'IVA il cui valore economico non raggiunge la soglia fissata da una normativa nazionale, la quale soglia corrisponde ai ricavi che possono ragionevolmente attendersi dalle attività patrimoniali di cui tale persona dispone;

    b) l'art. 167 della direttiva 2006/112 nonché i principi di neutralità dell'IVA e di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale in forza della quale il soggetto passivo è privato del diritto alla detrazione dell'IVA assolta a monte, a causa dell'importo, considerato insufficiente, delle operazioni rilevanti ai fini dell'IVA effettuate da tale soggetto passivo a valle.

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  • Causa n.: C-660/22
    Data di assegnazione: 09/04/2024
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