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Sentenze della Corte di Giustizia dell'UE

IV COMMISSIONE (DIFESA)

  • Causa n.: C-389/22
    Data di assegnazione: 21/02/2024

    Con sentenza del 25 gennaio 2024 nella causa C?389/22 (membri del personale del Corpo militare della Croce Rossa italiana contro il Ministero della Difesa, il Ministero della Salute, il Ministero dell'Economia e delle Finanze nonché la Presidenza del Consiglio dei ministri), la Corte di giustizia dell'UE ha stabilito che:

    - l'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) deve essere interpretato nel senso che un giudice nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi alcun ricorso giurisdizionale di diritto interno, può astenersi dal sottoporre alla Corte una questione di interpretazione del diritto dell'Unione, e risolverla sotto la propria responsabilità, qualora la corretta interpretazione del diritto dell'Unione si imponga con un'evidenza tale da non lasciar adito ad alcun ragionevole dubbio;

    - la clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, volta a prevenire gli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa trova applicazione al rapporto instaurato tra il Corpo militare della Croce Rossa italiana ed il relativo personale, chiamato a svolgere un servizio temporaneo, a condizione che tale rapporto rientri nella categoria dei «contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi», ai sensi del citato accordo quadro. In tal caso, la disposizione osta a una normativa nazionale che consente la proroga e il rinnovo nel corso di più anni, senza soluzione di continuità, nella misura in cui tale normativa non preveda nessuna delle misure destinate a evitare e, se del caso, sanzionare un utilizzo abusivo di contratti a tempo determinato successivi;

    - il principio di non discriminazione, come attuato e concretizzato dalla clausola 4, punto 1, del citato accordo quadro, secondo il quale i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili, a meno che non sussistano ragioni oggettive, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che, a seguito della riorganizzazione di un ente quale la Croce Rossa italiana, consente al personale del Corpo militare di quest'ultima, chiamato a svolgere un servizio continuativo, di continuare a esercitare l'attività al servizio di tale ente, ma non prevede la stessa possibilità per il personale del medesimo Corpo militare chiamato a svolgere un servizio temporaneo, la cui attività al servizio di tale ente è terminata alla data prevista.

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