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Sentenze della Corte di Giustizia dell'UE
II COMMISSIONE (GIUSTIZIA)
- Causa n.: C-713/22Data di assegnazione: 10/09/2024nascondi nota di sintesiLa Corte di giustizia dell'UE ha stabilito che l'art. 3, par.3, lett. b), della sesta direttiva 82/891/CEE del Consiglio (in seguito abrogata dalla direttiva (UE) 2017/1132), relativa alle scissioni delle società per azioni, deve essere interpretato nel senso che la regola della responsabilità solidale delle società beneficiarie da esso enunciata si applica non soltanto agli elementi di natura determinata del patrimonio passivo non attribuiti in un progetto di scissione, ma anche a quelli di natura indeterminata, come i costi di bonifica e per danni ambientali che siano stati constatati, valutati o definiti dopo la scissione di cui trattasi, purché essi derivino da comportamenti della società scissa antecedenti all'operazione.
- Causa n.: C-178/22Data di assegnazione: 17/05/2024nascondi nota di sintesi
Con sentenza del 30 aprile 2024 nella causa C?178/22 (procedimenti penali a carico di Ignoti con l'intervento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano), la Corte di giustizia dell'UE ha stabilito che l'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58/CE, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, deve essere interpretata nel senso che non osta a una disposizione nazionale che impone al giudice di autorizzare l'accesso, in sede di controllo preventivo e a seguito di una richiesta motivata presentata da un'autorità nazionale nell'ambito di un'indagine penale, a un insieme di dati relativi al traffico o all'ubicazione, idonei a permettere di trarre precise conclusioni sulla vita privata dell'utente di un mezzo di comunicazione elettronica e conservati dai fornitori di servizi di comunicazione elettronica. Ciò laddove tale accesso sia richiesto ai fini dell'accertamento di reati puniti dal diritto nazionale con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni. Devono però sussistere sufficienti indizi di tali reati e i dati devono essere rilevanti per l'accertamento dei fatti. Inoltre il giudice deve avere la possibilità di negare detto accesso se quest'ultimo è richiesto nell'ambito di un'indagine vertente su un reato manifestamente non grave, alla luce delle condizioni sociali esistenti nello Stato membro interessato.
- Causa n.: C-276/22Data di assegnazione: 17/05/2024nascondi nota di sintesi
Con sentenza del 25 aprile 2024 nella causa C?276/2022 (Edil Work 2 Srl, S.T. Srl contro STE Sàrl), la Corte di giustizia dell'UE ha stabilito che gli articoli 49 e 54 TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano alla normativa di uno Stato membro che prevede, in via generale, l'applicazione del suo diritto nazionale agli atti di gestione di una società stabilita in un altro Stato membro, ma che svolge la parte principale delle sue attività nel primo Stato membro. La Corte precisa altresì che una restrizione alla libertà di stabilimento può essere ammessa solo se giustificata da motivi imperativi di interesse generale, purché essa sia idonea a garantire il conseguimento dello scopo perseguito e non ecceda quanto necessario per raggiungerlo.
- Causa n.: C-770/22Data di assegnazione: 17/05/2024nascondi nota di sintesi
Con sentenza dell'11 aprile 2024 nella causa C?770/22 (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli contro OSTP Italy Srl), la Corte di giustizia dell'UE ha stabilito che gli articoli da 43 a 45 del regolamento 952/2013/UE, che istituisce il codice doganale dell'UE, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale che prevede l'immediata esecutività delle sentenze di primo grado non ancora divenute definitive che riguardino risorse proprie tradizionali dell'Unione stessa.
- Causa n.: C-636/22Data di assegnazione: 10/01/2024nascondi nota di sintesi
Con sentenza del 16 novembre 2023 nella causa C-636/22 la Corte ha stabilito che l'articolo 5, punto 3, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, in combinato disposto con il principio di uguaglianza davanti alla legge sancito all'articolo 20 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dev'essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che preclude in maniera assoluta e automatica all'autorità giudiziaria dello Stato membro per l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza privative della libertà eventualmente pronunciata nei suoi confronti nello Stato
La Corte ha altresì precisato che per valutare se occorra subordinare l'esecuzione del mandato d'arresto europeo emesso nei confronti del cittadino di un paese terzo che risieda nel territorio dello Stato membro di esecuzione alla condizione prevista da tale disposizione, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione deve procedere a una valutazione complessiva di tutti gli elementi concreti caratterizzanti la situazione di tale cittadino, idonei a indicare se esistano, tra quest'ultimo e lo Stato, legami che dimostrino che egli è sufficientemente integrato e che, pertanto, l'esecuzione, in detto Stato membro, della pena o della misura di sicurezza privative della libertà eventualmente pronunciata nei suoi confronti nello Stato emittente contribuirebbe ad aumentare le sue possibilità di reinserimento sociale dopo che tale pena o misura di sicurezza sia stata eseguita.
Aggiunge la Corte che tra tali elementi vanno annoverati i legami familiari, linguistici, culturali, sociali o economici che il cittadino del paese terzo intrattiene con lo Stato membro di esecuzione, nonché la natura, la durata e le condizioni del suo soggiorno nel medesimo Stato.
- Causa n.: C-27/22Data di assegnazione: 17/10/2023nascondi nota di sintesi
Con sentenza del 14 settembre 2023 nella causa C-27/22 (Volkswagen Group Italia SpA, Volkswagen Aktiengesellschaft contro Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato), la Corte si è pronunciata essenzialmente sull'interpretazione dell'articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, norma di diritto primario dell'UE in base alla quale nessuno può essere perseguito o condannato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato nell'Unione a seguito di una sentenza penale definitiva conformemente alla legge (principio del ne bis in idem).
Nello specifico, la Corte risponde in senso affermativo alla questione se le sanzioni irrogate per pratiche commerciali sleali siano qualificabili come sanzioni amministrative di natura penale. La Corte sottolinea che, ai fini della valutazione della natura penale dei procedimenti e delle sanzioni di cui trattasi, sono rilevanti tre criteri:
- per quanto riguarda il primo, relativo alla qualificazione giuridica dell'illecito nel diritto interno, la Corte osserva che l'articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali non si applica esclusivamente ai procedimenti e alle sanzioni qualificati come «penali» dal diritto nazionale, ma si estende anche – a prescindere da una siffatta qualificazione nel diritto interno – a procedimenti e sanzioni che debbano considerarsi come aventi natura penale;
- per quanto riguarda il secondo criterio, relativo alla natura stessa dell'illecito, la Corte precisa che esso implica di verificare se la sanzione di cui trattasi persegua, in particolare, una finalità repressiva;
- per quanto riguarda il terzo criterio, relativo al grado di severità della sanzione che l'interessato rischia di subire, la Corte ricorda che esso è valutato in funzione della pena massima prevista dalle disposizioni pertinenti.
Alla luce di questi tre criteri, la Corte conclude che, benché sia qualificata come sanzione amministrativa dalla normativa nazionale, una sanzione pecuniaria irrogata a una società dall'autorità nazionale competente in materia di tutela dei consumatori in relazione a pratiche commerciali sleali costituisce una sanzione penale quando persegue una finalità repressiva e presenta un elevato grado di severità.
La Corte risponde, poi, in senso affermativo alla questione se il principio del ne bis in idem osti a una normativa nazionale che consente il mantenimento di una sanzione pecuniaria penale inflitta a una persona giuridica per pratiche commerciali sleali nel caso in cui essa abbia riportato una condanna penale per gli stessi fatti in un altro Stato membro, anche se detta condanna è successiva alla data della decisione che irroga la medesima sanzione ma è divenuta definitiva prima che la sentenza sul ricorso giurisdizionale proposto avverso tale decisione sia passata in giudicato.
La Corte infine dichiara che è autorizzata la limitazione dell'applicazione del principio del ne bis in idem, in modo da consentire un cumulo di procedimenti o di sanzioni per gli stessi fatti, qualora siano soddisfatte tre condizioni:
- il cumulo non deve rappresentare un onere eccessivo per l'interessato;
- norme chiare e precise devono consentire di prevedere quali atti e omissioni possano essere oggetto di cumulo;
- i procedimenti di cui trattasi devono essere stati condotti in modo sufficientemente coordinato e ravvicinato nel tempo.
- primonascondi nota di sintesi
- secondo criterionascondi nota di sintesi
- terzo criterionascondi nota di sintesi
- onere eccessivonascondi nota di sintesi
- normenascondi nota di sintesi
- procedimentinascondi nota di sintesi