Contenuto
Sentenze della Corte di Giustizia dell'UE
XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI)
- Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 6 dicembre 2018Ministero della Salute contro Hannes Preindl
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da Consiglio di Stato
Rinvio pregiudiziale - Riconoscimento delle qualifiche professionali - Direttiva 2005/36/UE - Riconoscimento di titoli di formazione conseguiti al termine di periodi di formazione in parte sovrapponibili - Poteri di verifica dello Stato membro ospitanteCausa n.: C-675/17Data di assegnazione: 22/01/2019nascondi nota di sintesiLa Corte ha dichiarato che, nell'ambito della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, gli articoli 21, 22 e 24, concernenti i titoli di formazione di medico, di infermiere, di dentista, di veterinario, di farmacista e di architetto, impongono ad uno Stato membro, la cui normativa prevede l'obbligo di formazione a tempo pieno e il divieto della contemporanea iscrizione a due formazioni, di riconoscere in modo automatico i titoli di formazione previsti da tale direttiva e rilasciati in un altro Stato membro al termine di formazioni in parte concomitanti. Ha, altresì, dichiarato che l'articolo 21 e l'articolo 22, lettera a), della direttiva 2005/36/CE ostano a che lo Stato membro ospitante verifichi il rispetto della condizione che la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno. - Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 21 novembre 2018Novartis Farma SpA contro Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) e a.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato
Rinvio pregiudiziale - Medicinali per uso umano - Direttiva 2001/83/UE - Articolo 3, punto 1 - Articolo 6 - Direttiva 89/105/UEE - Regolamento (CE)n. 726/2004 - Articoli 3, 25 e 26 - Riconfezionamento di un medicinale ai fini del suo impiego per un trattamento non coperto dall'autorizzazione all'immissione in commercio ("off-label") - Erogazione a carico del regime nazionale di assicurazione malattiaCausa n.: C-29/17Data di assegnazione: 13/12/2018nascondi nota di sintesiLa Corte, dopo aver chiarito che l'articolo 3, punto 1, della direttiva 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, deve essere interpretato nel senso che l'Avastin, dopo essere stato riconfezionato alle condizioni stabilite dalle misure nazionali in causa nel procedimento principale, rientra nell'ambito di applicazione della direttiva stessa, ha dichiarato: 1) che l'articolo 6 della direttiva 2001/83 non osta a misure nazionali che stabiliscono le condizioni alle quali medicinali come l'Avastin possono essere riconfezionati ai fini dell'impiego per indicazioni terapeutiche non coperte dall'autorizzazione all'immissione in commercio (impiego «off-label»); 2) che gli articoli 3, 25 e 26 del regolamento (CE) n. 726/2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano ad una misura nazionale che - come l'articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge del 23 dicembre 1996, n. 648 - autorizza l'AIFA a monitorare medicinali come l'Avastin, il cui impiego «off-label» è posto a carico finanziario del Servizio sanitario nazionale e, se del caso, ad adottare provvedimenti necessari alla salvaguardia della sicurezza dei pazienti. - Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 14 novembre 2018Memoria Srl e Antonia Dall'Antonia contro Comune di Padova
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
Rinvio pregiudiziale - Restrizioni alla libertà di stabilimento - Competenza della Corte - Ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale - Situazione puramente interna - Normativa nazionale che vieta ogni attività lucrativa in relazione alla conservazione delle urne cinerarie - Esame della proporzionalità - Coerenza della normativa nazionaleCausa n.: C-342/17Data di assegnazione: 13/12/2018nascondi nota di sintesiLa Corte ha dichiarato incompatibile con l'articolo 49 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in materia di libertà di stabilimento, la normativa nazionale che vieta, anche contro l'espressa volontà del defunto, all'affidatario di un'urna cineraria di demandarne a terzi la conservazione, che lo obbliga a conservarla presso la propria abitazione, salvo affidarla ad un cimitero comunale, e che proibisce ogni attività esercitata con finalità lucrative avente ad oggetto, anche non esclusivo, la conservazione di urne cinerarie a qualsiasi titolo e per qualsiasi durata temporale. - Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 18 ottobre 2018IBA Molecular Italy Srl contro Azienda ULSS n. 3 e a.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato
Rinvio pregiudiziale - Appalti pubblici di forniture - Direttiva 2004/18/UE - Articolo 1, paragrafo 2, lettera a) - Affidamento senza previo esperimento di una procedura di aggiudicazione di appalto pubblico - Nozione di "contratti a titolo oneroso" - Nozione di "entità pubblica"Causa n.: C-606/17Data di assegnazione: 26/11/2018nascondi nota di sintesiLa Corte ha dichiarato che, ai sensi della direttiva 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, rientra nella nozione di "contratto a titolo oneroso" la decisione mediante la quale un'amministrazione aggiudicatrice attribuisce a un operatore economico direttamente, e dunque senza previo esperimento di una procedura di aggiudicazione di appalto pubblico, un finanziamento interamente finalizzato alla fabbricazione di prodotti destinati ad essere forniti gratuitamente da tale operatore a diverse amministrazioni, esentate dal pagamento di qualsiasi corrispettivo a favore dell'operatore stesso, e che è incompatibile con la medesima direttiva 2004/18/CE la normativa nazionale che, equiparando gli ospedali privati "classificati" a quelli pubblici, li sottrae alla disciplina nazionale e a quella dell'Unione in materia di appalti pubblici, anche nei casi in cui tali soggetti siano incaricati di fabbricare e fornire gratuitamente alle strutture sanitarie pubbliche specifici prodotti necessari per lo svolgimento dell'attività sanitaria, quale corrispettivo per la percezione di un finanziamento pubblico funzionale alla realizzazione e alla fornitura di tali prodotti.