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Sentenze della Corte di Giustizia dell'UE
II COMMISSIONE (GIUSTIZIA)
- Causa n.: C-386/17Data di assegnazione: 12/02/2019nascondi nota di sintesiLa Corte ha dichiarato che le norme sulla litispendenza nei procedimenti civili e commerciali e nei procedimenti in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale, di cui agli articoli 27 del regolamento (CE) n. 44/2001 e 19 del regolamento (CE) n. 2201/2003, nel caso in cui, nell'ambito di una controversia in materia matrimoniale, di responsabilità genitoriale o di obbligazioni alimentari, l'autorità giurisdizionale successivamente adita abbia adottato, in violazione di tali norme, una decisione poi divenuta definitiva, ostano a che le autorità giurisdizionali dello Stato membro cui appartiene l'autorità giurisdizionale preventivamente adita neghino, per questo solo motivo, il riconoscimento di tale decisione, e che la loro violazione non può, di per sé, giustificare il mancato riconoscimento della decisione per sua contrarietà manifesta all'ordine pubblico di tale Stato membro.
- Ordinanza della Corte (Prima Sezione) del 6 settembre 2018Gabriele Di Girolamo contro Ministero della Giustizia
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Giudice di pace di L'Aquila
Rinvio pregiudiziale - Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte - Politica sociale - Lavoro a tempo determinato - Giudici di pace - Irricevibilità manifestaCausa n.: C-472/17Data di assegnazione: 26/11/2018nascondi nota di sintesiLa Corte ha dichiarato manifestamente irricevibile una domanda di pronuncia pregiudiziale volta ad accertare se l'attività di servizio del giudice di pace rientri nella nozione di "lavoratore a tempo determinato" di cui, in combinato disposto, agli articoli 1, paragrafo 3, e 7 della direttiva 2003/88, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, alla clausola 2 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, e all'articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europe. - Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 21 giugno 2018Petronas Lubricants Italy SpA contro Livio Guida
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte d'appello di Torino
Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia civile - Regolamento (CE) n. 44/2001 - Competenza in materia di contratti individuali di lavoro - Articolo 20, paragrafo 2 - Datore di lavoro convenuto dinanzi ai giudici dello Stato membro in cui è domiciliato - Domanda riconvenzionale del datore di lavoro - Determinazione del foro competenteCausa n.: C-1/17Data di assegnazione: 26/11/2018nascondi nota di sintesiLa Corte ha dichiarato che, in base all'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, il datore di lavoro ha il diritto di presentare, dinanzi al giudice regolarmente investito della domanda principale presentata da un lavoratore, una domanda riconvenzionale fondata su un contratto di cessione di credito, concluso tra il datore di lavoro e il titolare originario del credito, in data successiva alla proposizione di tale domanda principale. - Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 30 maggio 2018Bruno Dell'Acqua contro Eurocom Srl e Regione Lombardia
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Novara
Rinvio pregiudiziale - Privilegi e immunità dell'Unione europea - Protocollo n. 7 - Articolo 1 - Necessità o meno di un'autorizzazione preventiva della Corte - Fondi strutturali - Contributo finanziario dell'Unione europea - Procedimento di pignoramento presso un'autorità nazionale di somme provenienti da detto contributoCausa n.: C-370/16Data di assegnazione: 26/11/2018nascondi nota di sintesiLa Corte ha dichiarato che, in base all'articolo 1, ultimo periodo, del protocollo (n. 7) sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, non è necessaria la preventiva autorizzazione della Corte stessa qualora un terzo avvii un procedimento di pignoramento di un credito presso un organismo di uno Stato membro che abbia a sua volta un debito corrispondente nei confronti del debitore del terzo, beneficiario di fondi concessi per l'esecuzione di progetti cofinanziati dal Fondo sociale europeo. - Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 2 maggio 2018Procedimento penale contro Mauro Scialdone
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Varese
Rinvio pregiudiziale - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Tutela degli interessi finanziari dell'Unione - Articolo 4, paragrafo 3, TUE - Articolo 325, paragrafo 1, TFUE - Direttiva 2006/112/UE - Convenzione TIF - Sanzioni - Principi di equivalenza e di effettività - Omesso versamento, entro i termini prescritti dalla legge, dell'IVA risultante dalla dichiarazione annuale - Normativa nazionale che prevede una pena privativa della libertà unicamente qualora l'importo IVA non versato superi una determinata soglia di rilevanza penale - Normativa nazionale che prevede una soglia di rilevanza penale inferiore per l'omesso versamento delle ritenute alla fonte relative all'imposta sui redditiCausa n.: C-574/15Data di assegnazione: 26/11/2018nascondi nota di sintesiLa Corte ha dichiarato compatibile con la direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (IVA), la normativa nazionale secondo la quale l'omesso versamento, entro i termini prescritti dalla legge, dell'IVA risultante dalla dichiarazione annuale per un determinato esercizio integra un reato punito con una pena privativa della libertà unicamente qualora l'importo non versato superi una soglia di rilevanza penale pari a 250.000 euro, mentre è invece prevista una soglia di rilevanza penale pari a 150.000 euro per il reato di omesso versamento delle ritenute alla fonte relative all'imposta sui redditi.